di Paolo Flores d’Arcais, "Il Fatto Quotidiano", 20 aprile 2010
Le quattro domande cruciali
1) Le “linee guida” sono un testo che risale interamente al 2003, “attribuibile all’allora cardinal Ratzinger”, o sono state introdotte modificazioni e/o interpolazioni nei giorni precedenti la pubblicazione on line?
2) Se l’ordine del Vaticano era di rispettare le leggi civili di ciascun paese, come mai nessun vescovo ha denunciato un prete pedofilo anche nei paesi dove tale denuncia è obbligatoria? Una rivolta di quei vescovi contro il volere del Papa?
3) Perché Karol Wojtyla ha approvato la lettera con cui il cardinal Castrillon Hoyos si felicitava e solidarizzava con il vescovo di Bayeux-Lisieux mons. Pierre Pican che non avendo denunciato un prete pedofilo era stato condannato dalla giustizia francese a tre mesi con la condizionale? Il Papa contro il Papa? O addirittura il cardinal Ratzinger contro Giovanni Paolo II?
4) Perché non vengono aperti gli archivi della Congregazione della dottrina della fede sui casi di pedofilia, e consegnati alle autorità giudiziarie, in modo che anche la giustizia terrena possa fare il suo corso, secondo le leggi vigenti in ciascun paese?
Caro Padre Lombardi, nell’aprile del 2001, quando ricopriva la carica di direttore della Radio Vaticana, lei ebbe la bontà di collaborare alla rivista MicroMega, accettando un dialogo su un tema spinoso e affrontandolo con chiarezza. Sono certo che con il passare degli anni tanto la sua bontà che la sua chiarezza si siano solo accresciute, parallelamente all’accrescersi delle sue funzioni, che lo hanno portato ad essere oggi responsabile della Sala Stampa vaticana, cioè di tutta la comunicazione che riguarda il Sommo Pontefice e le Congregazioni della Chiesa. Per questo le chiedo oggi di avere la bontà di rispondere con chiarezza a una serie di aggrovigliati interrogativi che non riesco a sbrogliare e che riguardano la conferenza stampa nella quale ha dato conto delle cosiddette “linee guida” a cui vescovi e sacerdoti devono attenersi in tutto il mondo nelle circostanze, purtroppo non infrequenti, di casi di pedofilia ecclesiastica.
Quasi tutti i giornali e i siti internet hanno riportato questo incipit-sintesi della sua conferenza stampa: “Obbligo di denuncia dei preti pedofili all’autorità civile e, nei casi più gravi, un intervento diretto del Papa per ridurre i colpevoli allo stato laicale, senza processo e senza possibilità di revoca”. Perchè il giorno dopo, quando è tornato sull’argomento, non ha smentito quell’incipit-sintesi, dovuto all’agenzia Ansa, accreditandola invece con il suo silenzio? Nessun “obbligo di denuncia” è infatti mai stato imposto dal Vaticano. Al contrario. E con ciò arriviamo alla seconda domanda. Chi è l’autore delle “linee guida” che sono improvvisamente comparse on line sul sito del Vaticano il10 aprile? “Si tratta di linee guida risalenti al 2003, e che quindi – spiega sempre il Vaticano – sono attribuibili all’allora capo della Congregazione, Joseph Ratzinger”. Questa affermazione è un infortunio di agenzia, o davvero è stato lei a pronunciarla?
“Linee guida” senza data e senza firma
In tal caso infatti il groviglio si infittisce, poiché le “linee guida” sono un testo in inglese senza data, senza firma, senza protocollo, tutti elementi che non mancano mai nei documenti vaticani, tra i più formali che le cancellerie del mondo conoscano. La lingua ufficiale del Vaticano è il latino, usato perfino nella corrispondenza tra prelati, vedi la famosa lettera del card. Ratzinger al vescovo di Oakland, che il New York Times ha scoperto e pubblicato come prova di un atteggiamento omissivo.
Che cosa significa, dunque, che le “linee guida” risalgono al 2003 e sono attribuibili al card. Ratzinger? In buon italiano vuol dire che il testo – esattamente quel testo – è stato redatto sette anni fa, e che l’estensore materiale è il card. Ratzinger o almeno il suo staff sotto il suo controllo. Può confermarmi con chiarezza inequivocabile che le cose sono andate così? Perché da altre sue parole non sembrerebbe. Tutti i giornali hanno infatti riportato, con la solita unanimità verbatim, che “sempre
Sono state fatte interpolazioni?
Secondo enigma. Le “linee guida” sono una “sintesi divulgativa”, e passi. Ma è stata scritta allora, nel 2003, o è stata scritta oggi? O in parte allora, ma con qualche interpolazione di oggi? Differenze non di poco conto. Perchè il modo in cui lei ha presentato le “linee guida” – “attribuibili all’allora cardinal Ratzinger” – inducono il lettore a immaginare che questa “sintesi divulgativa” sia stata scritta allora, sia perciò un documento storico. Ma se andiamo a guardare con attenzione alla sintassi, viene il dubbio che, in modo alquanto contorto,
E dunque (mai come in questo caso repetita iuvant): non le chiedo di sapere se la sostanza del documento (in inglese, anonimo e senza data, pubblicato sul sito del Vaticano come “Guide to Understanding Basic CDF Procedures concerning Sexual Abuse Allegations”) coincide con la presunta “sorta di regolamento interno”. Le chiedo se il testo messo on line nei giorni scorsi esisteva già – parola per parola e virgola per virgola – o è stato scritto/modificato/interpolato nei giorni scorsi. La necessità di una risposta “sì sì, no no” riguarda soprattutto la frase chiave: “Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte”, che a una sommaria analisi filologica suona eterogenea rispetto al resto del testo, tutto riferito alle procedure del diritto canonico.
La frase chiave sembra estranea
Se il testo è del 2003, non si capisce perché non sia stato datato, e soprattutto in che cosa sarebbe diverso dalla “sorta di regolamento interno”. Il fatto che invece
suo Paolo Flores d’Arcais
(20 aprile 2010)
Guida alle delle procedure di base della congregazione per la dottrina della fede riguardo alle accuse di abusi sessuali
La disposizione che deve essere applicata è il motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983. La presente è una guida introduttiva che può essere d’aiuto a laici e non canonisti.
A. Procedure preliminari
La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.
Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla Cdf. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla Cdf ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.
Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.
Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.
B. Procedure autorizzate dalla Cdf
La Cdf ha a disposizione una serie di opzioni:
1. Processi penali
La Cdf può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L’accusato ha il diritto di presentare ricorso alla Cdf contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della Cdf è definitiva.
Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti — giudiziario e amministrativo penale — possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.
2. Casi riferiti direttamente al Santo Padre
In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti,
La Cdf porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa («pro bono Ecclesiae»).
3. Misure disciplinari
In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza,
C. La revisione del motu proprio
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