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Noi Siamo Chiesa

Sezione italiana del movimento internazionale “We Are Church” per la riforma della Chiesa cattolica

Stefano Rodotà difende le sentenze sul caso Englaro

Politica prepotente (da “Repubblica” del 19 luglio 2008)

di Stefano Rodotà

L’umana e drammatica vicenda di Eluana Englaro ha riportato al centro della
discussione pubblica le questioni di vita. Ma questo e’ avvenuto nel modo
peggiore.

La’ dove erano necessari rispetto e misura, e forse silenzio, assistiamo a
grida e strumentalizzazioni. E si e’ creato un clima che di nuovo allontana
la consapevolezza che i nuovi diritti civili sono parte integrante delle
politiche di inclusione e innovazione, dunque della cittadinanza di questo
avvio di millennio.

Altrove non e’ cosi’, mentre in Italia vi e’ stato un significativo
slittamento linguistico: riferendosi a molti temi, non si parla piu’ di
diritti civili, ma di questioni “eticamente sensibili”. Che cosa vuol dire?
Che le sconvolgenti novita’ legate alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche esigono una riflessione pubblica che tenga conto delle
trasformazioni profonde dell’umano che tutto questo comporta? Che questa
riflessione deve far nascere una maggiore responsabilita’ individuale e
collettiva, una nuova coscienza del limite? O che si prende congedo da
un’idea dei diritti fondata sui principi costituzionali, dunque sull’unica
tavola di valori democraticamente legittimata, per entrare in un ambiguo
territorio dove l’invocazione dell’etica assume caratteri autoritari,
limitando l’autonomia e la liberta’ delle persone, e l’affermazione di
“valori non negoziabili” esclude la possibilita’ di seguire la via
democratica verso la soluzione dei problemi attraverso il confronto tra
punti di vista diversi, e tutti legittimi?

Torniamo allora sul caso Englaro, partendo dalla sentenza della Corte di
Cassazione dell’ottobre dell’anno scorso, ai cui principi si e’ rifatta la
recente decisione della Corte d’appello di Milano che ha autorizzato
l’interruzione dei trattamenti che mantengono Eluana in stato vegetativo
permanente. Quella sentenza viene ora giudicata inaccettabile, addirittura
eversiva, perche’ invaderebbe le competenze del Parlamento, si’ che al
Senato, fatto davvero senza precedenti, si e’ proposto di sollevare un
conflitto davanti alla Corte costituzionale perche’ sanzioni il
comportamento della Cassazione.

Se quella sentenza venisse letta senza pregiudizi, se ne scoprirebbero la
qualita’ e il rigore dell’argomentazione, il carattere analitico richiesto
dalla complessita’ della materia, l’apertura e la consapevolezza della
discussione internazionale. I giudici non hanno “creato” diritto,
sostituendosi al legislatore. Com’era loro preciso dovere, hanno ragionato
in base a principi e norme gia’ presenti nel nostro ordinamento: gli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione; la Convenzione sui diritti umani e
la biomedicina del Consiglio d’Europa; la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea; la legge sul Servizio sanitario nazionale del 1978; gli
articoli del Codice di deontologia medica. Hanno richiamato sentenze della
Corte costituzionale e numerosi precedenti della stessa Cassazione. Un
“pieno” di norme che smentisce la tesi del vuoto normativo e dell’indebita
supplenza. Se avessero argomentato diversamente, rifiutandosi di decidere,
vi sarebbe stato un caso clamoroso di “denegata giustizia”. E invece i
giudici della Cassazione, e poi quelli di Milano, hanno fatto il loro dovere
si’ che, con l’abituale sobrieta’, il padre di Eluana ha commentato la
decisione della Corte d’appello osservando che essa conferma la sua fiducia
nello Stato di diritto.

I giudici di Milano non hanno “condannato a morte” Eluana. Hanno adempiuto
al loro difficile dovere, applicando principi e norme generali ad un caso
concreto, cosi’ come, prima di loro, avevano fatto giudici di corti
nazionali e internazionali, dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla
Germania (tutte decisioni scrupolosamente ricordate dalla Cassazione).
Ricordate il caso di Terry Schiavo, la ragazza americana rimasta per sette
anni in stato vegetativo permanente? Dopo una lunga controversia, che vide
l’intervento dello stesso Bush, fu proprio un giudice ad autorizzare
l’interruzione dei trattamenti.

Il percorso seguito dai giudici italiani e’ limpido, addirittura obbligato.
Non vi sono forzature, ma l’applicazione di principi ad una situazione in
cui non e’ la “natura”, ma l’artificio tecnologico a permettere la
sopravvivenza. Questi principi muovono dal consenso informato, dal quale
discende il “potere della persona di disporre del proprio corpo” (cosi’ la
Corte costituzionale nel 1990) e quindi l’illegittimita’ di qualsiasi
intervento che prescinda dalla sua volonta’. Da qui l’imperativa indicazione
dell’art. 32 della Costituzione, che vieta qualsiasi trattamento e qualsiasi
norma che possa violare “il rispetto della persona umana”. Siamo sul terreno
consolidato del rifiuto di cure, che nulla ha a che vedere con l’omicidio
del consenziente o l’eutanasia.

Partendo da queste premesse, la Cassazione, con grande equilibrio, ha
indicato i due presupposti che legittimano l’interruzione del trattamento di
sopravvivenza: il rigoroso accertamento dell’irreversibilita’ dello stato
vegetativo permanente; la possibilita’ di individuare la volonta’ della
persona sulla base di sue dichiarazioni esplicite o “attraverso i propri
convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento”. Le
critiche rivolte a questi due criteri non sono convincenti. Non mancano
criteri scientifici per accertamenti oggettivi dell’effettiva condizione del
di chi si trovi in stato vegetativo permanente. E stabilire la volonta’
della persona puo’ essere procedimento difficile, che esige grande prudenza,
ma che puo’ essere fondato su una molteplicita’ di elementi che consentono
di giungere a conclusioni univoche.

Due altri punti, anch’essi importanti, sono stati definiti dalla Cassazione.
Il primo riguarda la qualificazione dell’alimentazione e dell’idratazione
forzata come “trattamento terapeutico”, al quale si puo’ rinunciare,
opinione largamente condivisa dalla comunita’ scientifica e che sta alla
base delle decisioni dei giudici di altri paesi. Il secondo riguarda
“l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica
nell’interesse del paziente”, dunque la legittimita’ della sedazione.
Scrupolo giuridico e comprensione umana riconoscono cosi’ ad Eluana la
dignita’ nel morire. Al riparo da crociate e agitazioni ideologiche,
dovremmo ricordare piuttosto le parole scritte nel 1970 da Paolo VI in una
lettera al cardinale Villot: “Pur escludendosi l’eutanasia, cio’ non
significa obbligare il medico a utilizzare tutte le tecniche di
sopravvivenza che gli offre una scienza infaticabilmente creatrice. In tali
casi non sarebbe una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa,
nell’ultima fase di una malattia incurabile? Il dovere del medico consiste
piuttosto nell’adoperarsi a calmare le sofferenze, invece di prolungare piu’
a lungo possibile, e con qualunque mezzo e a qualunque condizione, una vita
che non e’ piu’ pienamente umana e che va verso la conclusione”.
Una politica prepotente, che impugna la difesa della vita come una clava per
negare le ragioni profonde dell’umano e della sua dignita’, sta perdendo il
respiro necessario per affrontare questioni cosi’ impegnative. Il caso
Englaro si trasforma in occasione ulteriore nel duello tra politica e
giustizia. Nel pretestuoso conflitto davanti alla Corte costituzionale, che
mi auguro il Senato non voglia sollevare e che la Corte comunque
respingera’, si coglie la volonta’ di sovvertire legittime decisioni
giudiziarie, attentando alla radice all’autonomia e all’indipendenza della
magistratura, vera bestia nera del presidente del Consiglio. E, al di la’ di
questo, si coglie un altro tassello della strisciante revisione
costituzionale in atto, che nega gli stessi principi contenuti nella prima
parte della Costituzione.

Di questo bisogna essere consapevoli se si affronteranno in Parlamento i
temi del testamento biologico. Il rischio e’ evidente. Quella legge puo’
divenire l’occasione per fare un passo indietro, per restringere diritti che
gia’ ci appartengono I chiarimenti sono benvenuti. Ma, ferma restando la
legittimita’ delle opinioni e delle scelte diverse di ciascuno, nessuno puo’
essere espropriato della sua dignita’, e non puo’ essere imposta una
regressione culturale e istituzionale. L’alternativa e’ ormai netta. Le
decisioni sulla vita devono essere prese sulla base dei principi
costituzionali, rispettando la liberta’ delle persone, con gli interventi
giudiziari necessari per adattare quei principi alle singole situazioni
concrete? O prevarranno le pretese di variabili e aggressive maggioranze
parlamentari, che oggi si candidano a divenire padrone delle nostre vite?

 


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