31.08.2010 132a
Direttive della Conferenza Episcopale Tedesca
su come affrontare i casi di abuso sessuale su minori
da parte di ecclesiastici, membri di ordini religiosi e del personale laico della Chiesa
INTRODUZIONE
Principi fondamentali
1. Nella loro responsabilità per la tutela della dignità e dell’integrità dei minori i vescovi tedeschi si sono accordati nell’emanare le seguenti direttive in continuità con le direttive del 2002.
Le direttive del 2010 servono a garantire una prassi unitaria nell’ambito della Conferenza Episcopale Tedesca. Esse costituiscono la base per le norme che i vescovi diocesani emaneranno nelle loro diocesi. I soggetti giuridici cattolici non dipendenti dalle diocesi sono caldamente invitati ad adottare queste direttive.
Le vittime di abusi sessuali hanno bisogno di particolare considerazione. Devono essere protetti da ulteriori abusi sessuali. A loro e ai loro familiari va offerto accompagnamento e sostegno nel percorso di superamento del trauma subito.
L’abuso sessuale perpetrato soprattutto su bambini e adolescenti è un atto abominevole, tanto più esecrabile se compiuto da ecclesiastici o membri di ordini religiosi. Compiuti da loro infatti, gli abusi sessuali, oltre a causare gravi traumi psichici alle vittime, distruggono spesso anche la fiducia di base in Dio e nelle persone. Gli autori di simili azioni arrecano un grave danno alla credibilità della Chiesa e della sua Missione. È loro dovere non sottrarsi alle proprie responsabilità.
Il concetto di „abuso sessuale" come inteso nelle presenti direttive
2. In queste direttive si intendono per "abuso sessuale" quelle azioni commesse nei confronti di minori, come descritte all’articolo 13 del codice penale.
3. Le Direttive includono inoltre nell’"abuso sessuale" anche quelle azioni che, pur non punibili in senso giuridico, rappresentano una trasgressione di quei confini che sono propri dell’agire in campo pastorale o educativo, come pure nei rapporti di tutela e cura nei confronti di minori.
COMPETENZE
Nomina di un incaricato e costituzione di un gruppo di esperti
4. Il vescovo diocesano nomina una persona competente (o più persone) come incaricato a cui rivolgersi in casi di sospetto di abusi sessuali su minori
Kaiserstraße 161 53113 Bonn
Postanschrift Postfach 29 62 53019 Bonn
Ruf: 0228-103-0 Direkt: 0228-103 -214 Fax: 0228-103 -254 E-Mail: pressestelle@dbk.de Home: http://www.dbk.de
Herausgeber P. Dr. Hans Langendörfer SJ Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz
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da parte di ecclesiastici, membri di ordini religiosi e del personale laico della Chiesa.
5. La persona incaricata non deve avere incarichi direttivi all’interno della diocesi. Se si nominano più persone, almeno una di loro non deve avere incarichi direttivi all’interno della diocesi.
6. Nome e recapito dell’incaricato diocesano saranno adeguatamente resi noti al pubblico, e in particolare pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della diocesi.
7. Il vescovo diocesano costituisce un gruppo di lavoro permanente per la consulenza in questioni concernenti abusi sessuali su minori. Tale gruppo sarà costituito in modo che vi facciano parte uomini e donne con esperienza di lavoro a favore di minorenni vittime di abusi sessuali e possiedano, oltre a competenze psichiatirico-psicoterapeutiche, possibilmente anche competenze forensico-psichiatriche e giuridiche. Possono far parte di questo gruppo di esperti anche persone che lavorano in ambito ecclesiale. All’occorrenza possono essere consultati anche altri esperti.
8. Il vescovo diocesano mantiene l’intera responsabilità.
9. Più diocesi possono istituire insieme un gruppo di lavoro interdiocesano.
Competenze dell’incaricato
10. L’incaricato riceve le segnalazioni di abusi sessuali su minori da parte di ecclesiastici, membri di ordini religiosi e personale laico della Chiesa e fa una prima valutazione sulla credibilità e l’attendibilità delle segnalazioni ricevute.
11. Tutti coloro che lavorano nella Chiesa sono tenuti a segnalare all’incaricato fatti e circostanze in merito di cui vengono a conoscenza. Questa direttiva non intacca eventuali segreti professionali o obblighi di denuncia nei confronti di istanze statali (per esempio Jugendamt [servizi sociali] i. S. d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht [ispettorati scolastici]) così come nei confronti di un superiore.
12. L’incaricato informa immediatamente il vescovo diocesano. Nel caso si tratti di membri di ordini religiosi ne va informato anche il loro superiore.
Competenze verso i membri di ordini religiosi
13. Il vescovo diocesano è responsabile nei casi riguardanti i membri di ordini religiosi che lavorano per la diocesi indipendentemente dalla responsabilità dei loro superiori.
14. Negli altri casi la competenza spetta ai singoli superiori. A loro si raccomanda caldamente di informare il vescovo diocesano interessato su casi di abusi sessuali o su casi sospetti entro il loro ambito di responsabilità così come sui provvedimenti presi.
PROCEDURA DOPO LA PRESA D’ATTO DELLA SEGNALAZIONE
Colloquio con la presunta vittima
15. Quando una presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) desidera parlare di un caso sospetto di abuso sessuale l’incaricato concorda un colloquio. Il PRESSEMITTEILUNGEN 31.08.2010 – 3 – DER DEUTSCHEN 132a BISCHOF SKONFERENZ
vescovo diocesano decide chi nel colloquio deve rappresentare la diocesi. La presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) può portare al colloquio una persona di sua fiducia. All’inizio del colloquio si fa presente la possibilità che il sospetto di abuso possa venire segnalato alle autorità giudiziarie (cfr. n. 27).
16. Particolare attenzione va rivolta alla tutela della presunta vittima nonché alla riservatezza delle informazioni confidenziali nei confronti dell’opinione pubblica.
17. Il colloquio viene verbalizzato. Il verbale va firmato dalla presunta vittima (o dai suoi genitori o da chi ne esercita la patria potestà).
18. La presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) viene informata della possibilità di sporgere denuncia presso le autorità giudiziarie autonomamente.
19. Il vescovo diocesano viene informato del risultato del colloquio.
Colloquio con la persona accusata
20. Un rappresentante delegato dalla diocesi – eventualmente in presenza dell’incaricato – conduce un colloquio con la persona accusata a condizione che non venga pregiudicato l’accertamento dei fatti e che non vengano ostacolate le indagini giudiziarie in corso. La tutela della presunta vittima deve comunque essere garantita prima di svolgere il colloquio. Nel colloquio la persona accusata viene confrontata con l’accusa o il sospetto e le viene data l’opportunità di esprimersi in merito.
21. L’accusato può portare con sé una sua persona di fiducia.
22. L’accusato viene informato della possibilità di avvalersi della facoltà di non deporre. Gli si raccomanda caldamente di autodenunciarsi presso le autorità giudiziarie statali.
23. Il colloquio viene verbalizzato. Il verbale va firmato da tutti i presenti.
24. Il vescovo diocesano viene informato del risultato del colloquio dal rappresentante delegato dalla diocesi.
25. Anche nei confronti dell’accusato esiste il dovere della tutela della persona. Per lui vale – indipendentemente dalle necessarie misure preventive – fino a prova contraria il principio di presunzione di non colpevolezza.
Cooperazione con le autorità giudiziarie statali e altre istanze
26. Non appena si presentano veri e propri elementi che convalidano il sospetto di abuso sessuale su un minore, un responsabile delegato dalla diocesi comunica le informazioni acquisite all’autorità giudiziaria statale e – se lo prescrive la legge – ad altre istituzioni competenti (per esempio Jugendamt [servizi sociali] i. S. d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht [ispettorati scolastici]). Gli obblighi legali di altri organismi ecclesiali non vengono intaccati.
27. L’obbligo di comunicare le informazioni acquisite alla magistratura viene meno solo in via eccezionale, e cioè in seguito a un esplicito desiderio della presunta vittima (o dei suoi genitori o di chi ne esercita la patria potestà) e la sua rinuncia a farne comunicazione è PRESSEMITTEILUNGEN 31.08.2010 – 4 – DER DEUTSCHEN 132a BISCHOF SKONFERENZ
legalmente permessa. Le autorità giudiziarie vanno comunque informate nei casi in cui altre presunte vittime possano essere interessate a che il reato sia perseguito con un’azione penale.
28. Le motivazioni per una rinuncia a comunicare i fatti necessitano di una precisa documentazione che va opportunamente firmata dalla presunta vittima (o dai suoi genitori o da chi ne esercita la patria potestà).
Indagine secondo il Diritto Canonico
29. Per gli ecclesiastici va condotta un’„inchiesta preliminare" sulla base del Diritto Canonico come previsto ai cann. 1717 e 1719 CIC indipendentemente dalle procedure di diritto penale e di diritto civile dello stato. Essa si avvale dei risultati – se sussistono – raggiunti dalle autorità giudiziarie statali.
30. Se l’„inchiesta preliminare" secondo il Diritto Canonico conferma il sospetto di abuso sessuale, il vescovo diocesano ne informa la Santa Sede, che decide in merito alle procedure da seguire e alle misure da adottare (sulla base del Motu Proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30.4.2001 in concordanza con l’art. 16 delle „Normae de gravioribus delictis" del 21.5.2010).
Misure da adottare fino al chiarimento del caso
31. Il vescovo diocesano decide sulle ulteriori misure da adottare qualora sussistano realmente elementi che convalidino il sospetto di abuso sessuale su minori. Se la fattispecie lo richiede il vescovo diocesano sospende la persona accusata dalle sue funzioni pubbliche e la tiene lontana da tutte quelle attività in cui possano essere coinvolte in modo pregiudizievole dei minori (cfr. art. 19 delle „Normae de gravioribus delictis").
32. Alla persona accusata può essere ingiunto di stare lontano dal proprio posto di lavoro.
33. L’incaricato va informato sulle decisioni prese in merito alle misure disciplinari e sullo stato del loro procedere. Il vescovo diocesano delega una persona che informa la presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) a nome della diocesi.
34. Le norme statali vigenti troveranno comunque un’adeguata applicazione anche se queste dovessero andare oltre le sanzioni applicate dalla diocesi.
35. Se l’accusa o il sospetto dovesse risultare infondato, saranno adottate tutte quelle misure necessarie a ristabilire la buona reputazione della persona ingiustamente accusata e sospettata.
Come procedere nei casi irrisolti
36. Se il sospetto di abuso sessuale non può essere chiarito giuridicamente, né secondo le leggi dello stato né secondo le leggi della Chiesa, per esempio perché è andato in prescrizione, ma sussistono comunque veri e propri elementi che giustificano la supposizione di abuso sessuale su un minore, allora vengono applicate a seconda dei casi le norme n. 31, 32 e 34. Nello stesso tempo va verificato in che misura le istanze ecclesiali possano autonomamente contribuire a chiarire i fatti. Si faccia uso di perizie forensico-psichiatriche ed eventualmente anche di test di credibilità sulla deposizione della presunta vittima. PRESSEMITTEILUNGEN 31.08.2010 – 5 – DER DEUTSCHEN 132a BISCHOF SKONFERENZ
AIUTI
Aiuti per la vittima
37. Alla vittima e ai suoi familiari vengono offerti o procurati degli aiuti. Le offerte di aiuto dipendono di volta in volta da ogni singolo caso. Fanno parte delle proposte di aiuto sostegni pastorali e terapeutici. La vittima può usufruire di aiuti provenienti da istituzioni non ecclesiali.
L’offerta degli aiuti resta valida anche quando il caso è andato in prescrizione o la persona accusata è deceduta.
38. Le decisioni riguardanti gli aiuti concreti da offrire sono di competenza del vescovo diocesano.
39. Nell’elargizione degli aiuti alla vittima di abusi sessuali si deve collaborare in ogni caso strettamente con l’ufficio di servizio sociale minorile (Jugendamt) o con altri enti e uffici competenti.
Aiuti per istituzioni ecclesiali, decanati e parrocchie coinvolte
40. Gli organi direttivi delle istituzioni ecclesiali, dei decanati e delle parrocchie vengono tenuti informati da parte del delegato della diocesi sullo stato delle cose di un procedimento in corso. Sia loro che le istituzioni, così come i decanati e le parrocchie, possono usufruire di aiuti adeguati a far fronte al peso che un simile procedimento e l’elaborazione dei fatti possono portare con sé.
CONSEGUENZE PER L’AUTORE DEL REATO
41. Nei confronti di coloro che lavorano a servizio della Chiesa e che hanno abusato sessualmente di minori si procederà in conformità alle vigenti norme disciplinari statali ed ecclesiali previste dal Diritto del Lavoro.
42. La persona in questione non verrà inserita nel lavoro con bambini e adolescenti in ambito ecclesiale.
43. Se la persona in questione rimane a lavorare alle dipendenze della Chiesa, viene richiesta una perizia forensico-psichiatrica che deve contenere informazioni concrete sul fatto se ed eventualmente in che modo l’autore del reato possa essere impiegato sul suo posto di lavoro così che non possa arrecare danni pregiudizievoli a minori. Gli autori di un reato di abuso sessuale soggetti a un disturbo psichico curabile, devono sottoporsi a una terapia.
44. Per addivenire ad una decisione il vescovo diocesano si avvalga delle valutazioni della perizia forensico-psichiatrica.
45. È compito del vescovo diocesano provvedere a che le limitazioni o le sanzioni da lui decretate vengano osservate. Per gli ecclesiastici ciò vale anche per il periodo del pensionamento. PRESSEMITTEILUNGEN 31.08.2010 – 6 – DER DEUTSCHEN 132a BISCHOF SKONFERENZ
46. Se un ecclesiastico o un membro di un ordine religioso che ha abusato sessualmente di un minore viene trasferito all’interno della diocesi stessa cambiando così superiore, quest’ultimo viene informato per iscritto della particolare problematica e di eventuali sanzioni in concordanza con le disposizioni di legge.
In caso di trasferimento professionale o semplice cambio di domicilio in un’altra diocesi, il vescovo diocesano o il superiore dell’ordine religioso, nella cui giurisdizione questa persona si troverà a soggiornare in futuro, ne viene messo a conoscenza in concordanza con le disposizioni suddette.
Lo stesso vale nei confronti di un nuovo datore di lavoro ecclesiale e anche qualora l’abuso sessuale venisse alla luce dopo il trasferimento oppure dopo il cambio di domicilio così come dopo il pensionamento.
Per quanto concerne i dipendenti laici della chiesa che cambiano il posto di lavoro all’interno delle istituzioni ecclesiali il loro nuovo superiore va informato dei fatti per iscritto in concordanza con le disposizioni di legge.
OPINIONE PUBBLICA
47. Viene garantita un’adeguata informazione dell’opinione pubblica, salvaguardando la privacy e la personalità delle persone coinvolte.
PREVENZIONE
Selezione degli ecclesiastici, dei membri di ordini religiosi così come del personale laico che prestano servizio nella Chiesa.
48. Sulle persone che devono essere inserite a tempo pieno o part time nel lavoro con bambini e adolescenti va richiesto secondo le norme giuridiche vigenti una copia del casellario giudiziale generale.
49. In caso di fondato timore che una persona dimostri delle tendenze verso un comportamento sessuale fuorviato viene ordinata una perizia forensico-psichiatrica.
Formazione e aggiornamento professionale
50. La formazione e l’aggiornamento professionale, nel quadro dello sviluppo generale della personalità, devono trattare dei disturbi della sessualità, favorendo una discussione aperta su questi temi e offrendo un accompagnamento per imparare a gestire la propria sessualità.
51. Nella formazione e nell’aggiornamento professionale così come nella conduzione del personale i responsabili, qualora notino nel loro ambito di competenza delle persone con tendenze devianti in questo campo, devono intervenire offrendo un accompagnamento in modo che queste difficoltà, affrontate in uno stadio precoce, abbiano la possibilità di trovare una adeguata soluzione a livello personale. PRESSEMITTEILUNGEN 31.08.2010 – 7 – DER DEUTSCHEN 132a BISCHOF SKONFERENZ
52. I responsabili del personale all’interno della Chiesa così come le persone incaricate dalle diocesi si aggiorneranno periodicamente sulla problematica riguardante gli abusi sessuali.
COME PROCEDERE IN CASO DI ABUSI SESSUALI SU MINORI COMPIUTI DA COLLABORATORI VOLONTARI
53. Le persone che si sono rese colpevoli di abusi sessuali su minori siano tassativamente escluse da qualsiasi attività ecclesiale di volontariato in cui possano venire a contatto con dei minori.
54. Anche per i collaboratori volontari valgono in caso di abuso sessuale su minori le procedure obbligatorie e le offerte di aiuto previste nelle presenti direttive.
ENTRATA IN VIGORE
55. Le presenti direttive entrano in vigore ad experimentum per tre anni e prima di prolungarne la validità verranno sottoposte a verifica.
Würzburg, addí 23 agosto 2010
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