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Noi Siamo Chiesa

Sezione italiana del movimento internazionale “We Are Church” per la riforma della Chiesa cattolica

Leggi la proposta di legge sulla libertà religiosa di un gruppo di studio delle confessioni evangeliche in collaborazione con Astrid

Norme in materia di

libertà di coscienza e di religione

Proposta di legge

a cura di Astrid, aprile 2017

 

Norme in materia di libertà di coscienza e di religione

 

CAPO I

 

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Principi fondamentali

CAPO II

 

Libertà individuale

Art. 3 Contenuti

Art. 4 Limiti

Art. 5 Obiezione di coscienza

Art. 6 Libertà di coscienza e di religione del minore

Art. 7 Istruzione

Art. 8 Rapporti di lavoro

Art. 9 Assistenza spirituale e morale

Art. 10 Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive

Art. 11 Luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del culto

Art. 12 Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla prestazione

di servizi cerimoniali

Art. 13 Sepolture e cimiteri

 

CAPO III

Libertà collettiva

Sezione I

Associazioni con finalità di religione o di culto

Associazioni filosofiche e non confessionali

Art. 14 Soggetti

Art. 15 Registri territoriali

Art. 16 Requisiti per l’iscrizione

Art. 17 Effetti dell’iscrizione

Art. 18 Risorse economiche

Sezione II

Confessioni religiose

Art. 19 Soggetti

Art. 20 Registro nazionale

Art. 21 Requisiti per l’iscrizione

Art. 22 Iscrizione

Art. 23 Contenuti del registro nazionale

Art. 24 Effetti dell’iscrizione

Art. 25 Modifiche dello statuto

Art. 26 Ministri di culto

Art. 27 Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate

Art. 28 Condizioni relative ai coniugi e al celebrante

Art. 29 Procedimento di trascrizione

Art. 30 Effetti della trascrizione

Art. 31 Intese

Art. 32 Commissione tecnica

Art. 33 Sottoscrizione e legge di approvazione

Sezione III

Disciplina fiscale

Art. 34 Regime tributario

Art. 35 Attività non lucrative di utilità sociale

Art. 36 Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone

Fisiche

 

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 37 Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di

libertà

di coscienza e di religione

Art. 38 Copertura finanziaria

Art. 39 Entrata in vigore

 

 

CAPO I

 

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto

  1. La presente legge tutela l’esercizio individuale e collettivo della libertà di coscienza e di

religione; disciplina la condizione giuridica delle associazioni con finalità di religione o di

culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali, delle confessioni religiose;

stabilisce la procedura per la stipulazione delle intese con le confessioni religiose di cui

all’art. 8, comma 3, Cost.

  1. Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di

accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

  1. Le confessioni religiose, le associazioni con finalità di religione o di culto, le associazioni

filosofiche e non confessionali che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento

statale straniero restano regolate dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

  1. La legge del 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto del 28 febbraio 1930, n. 289, sono

abrogati.

 

Art. 2

Principi fondamentali

  1. La libertà di coscienza e di religione è garantita nel rispetto della Costituzione nonché

dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali

relativi ai diritti inviolabili dell’uomo e al divieto di discriminazioni.

  1. La presente legge concorre all’attuazione del principio costituzionale di laicità, inteso

come salvaguardia della libertà di coscienza e di religione in regime di pluralismo religioso

e culturale.

  1. Le disposizioni della presente legge sono da intendere come «livelli essenziali» e

«determinazione dei principi fondamentali» ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), e

comma 3 della Costituzione.

 

CAPO II

 

Libertà individuale

 

Art. 3

Contenuti

  1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare, individualmente

o collettivamente, in pubblico o in privato, la propria religione o la propria credenza

filosofica e non confessionale, di farne propaganda, di osservarne i riti o le pratiche.

  1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di mutare la propria religione

o credenza, di non averne alcuna, nonché il diritto di recedere liberamente da formazioni

sociali religiose o filosofiche e non confessionali.

  1. L’appartenenza a formazioni sociali religiose o filosofiche e non confessionali non

pregiudica la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

  1. Nessuno può essere obbligato a manifestare la propria religione o credenza, né a

partecipare a riti e cerimonie fatte salve le ragioni di servizio. La protezione dei dati

personali in materia di religione o credenza è assicurata in conformità alle norme vigenti.

Art. 4

Limiti

  1. La libertà di manifestare la propria religione o la propria credenza può essere sottoposta

soltanto alle limitazioni derivanti dalla Costituzione e dalla legge in attuazione di beni

costituzionali di pari valore. Tali limitazioni devono conformarsi ai principi di

ragionevolezza, necessità e proporzionalità.

Art. 5

Obiezione di coscienza

1.Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nel rispetto

dei diritti altrui e dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dalla Costituzione.

  1. I casi e le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza sono disciplinati dalla legge

dello Stato.

  1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4, e 10, comma 2, l’obiezione di

coscienza all’interno delle strutture pubbliche o convenzionate è esercitata nel rispetto dei

principi di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione e delle imprescindibili esigenze

dell’organizzazione del lavoro.

Art. 6

Libertà di coscienza e di religione del minore

  1. È tutelata la libertà di coscienza e di religione del minore.
  2. Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni religiose

e filosofiche è esercitato nel rispetto della personalità dei figli, della loro salute psico-fisica

e comunque dell’interesse superiore del minore.

  1. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età, o anche in età inferiore se riconosciuto

capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle decisioni giudiziarie che lo

riguardano. A partire dai 14 anni di età, i minori possono compiere personalmente le

scelte in materia di religione o credenza, salvo il rispetto delle norme sulla responsabilità

genitoriale.

  1. I genitori non possono rifiutare, per motivi di religione o credenza, di sottoporre il

minore a trattamenti sanitari essenziali per la sua vita o per evitare danni irrimediabili alla

sua integrità fisica e psichica. Nel caso di rifiuto dei genitori, il giudice adotta i

provvedimenti adeguati a tutelare l’interesse superiore del minore e del suo diritto

costituzionale alla salute.

Art. 7

Istruzione

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l’istruzione è impartita e organizzata nel rispetto

della libertà di coscienza e di religione degli alunni, dei genitori e dei docenti, senza

discriminazioni.

  1. La frequenza di insegnamenti religiosi è facoltativa e non può comportare alcuna forma

di discriminazione.

  1. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori, le istituzioni scolastiche possono

organizzare ed accogliere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue

implicazioni e avvalersi dell’ausilio di incaricati designati dalle associazioni con finalità di

religione o di culto, dalle associazioni filosofiche e non confessionali e dalle confessioni

religiose iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della presente legge. Tali attività

rientrano nell’ambito delle iniziative integrative e di promozione culturale, sociale e civile

previste dall’ordinamento scolastico.

Art. 8

Rapporti di lavoro

  1. Nei rapporti di lavoro sono vietate le indagini sulle opinioni in materia religiosa e ogni

forma di discriminazione fondata sulla religione o credenza. Il divieto opera al momento

dell’assunzione, in costanza del rapporto di lavoro e all’atto del licenziamento.

  1. I datori di lavoro pubblici e privati adottano azioni positive per contrastare

discriminazioni nell’ambiente di lavoro fondate sulla religione o credenza.

  1. I contratti di lavoro assicurano il diritto di libertà di religione o credenza in conformità

ai principi costituzionali, nel quadro della legislazione vigente in materia e tenendo conto

dell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate, in base al

contratto di lavoro, per osservare giorni di riposo o di festività previsti dalla propria

religione o credenza sono recuperate in altri giorni lavorativi, senza diritto a compenso

straordinario. Restano comunque salve le esigenze dei servizi essenziali previsti

dall’ordinamento e quelle dell’organizzazione del lavoro.

  1. Quanti prestano attività lavorativa alle dipendenze di un’organizzazione di tendenza

sono tenuti ad un atteggiamento di buona fede e rispetto nei confronti dell’etica del datore

di lavoro. Non sussiste discriminazione quando, per la natura delle attività professionali

svolte o del contesto in cui sono espletate, il rispetto dei princìpi cui s’ispira

l’organizzazione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello

svolgimento del lavoro professionale.

Art. 9

Assistenza spirituale e morale

  1. Nelle Forze armate, di polizia e dell’ordine, o altri corpi assimilati, negli ospedali, case di

cura o di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena e nelle altre strutture che

comportino restrizioni alla libertà personale è assicurata la libertà di religione o credenza,

compatibilmente con le specifiche condizioni ed esigenze di organizzazione, servizio e

sicurezza delle strutture coinvolte.

  1. Ai fini di cui al comma 1, ogni individuo ha diritto di ricevere, su sua richiesta o dei

propri familiari, l’assistenza spirituale e morale dei rappresentanti delle associazioni con

finalità di religione o di culto, delle associazioni filosofiche e non confessionali e delle

confessioni religiose di appartenenza iscritte nei registri di cui agli articoli 15 e 20 della

presente legge.

  1. Compatibilmente con le esigenze di organizzazione interna e di spesa, le strutture di cui

al comma 1 assicurano ai soggetti che lo richiedano l’adempimento delle prescrizioni in

materia alimentare e di astensione dal lavoro legate alla propria religione o credenza;

assicurano altresì la ricezione di pubblicazioni di natura religiosa o filosofica e non

confessionale e l’esposizione di immagini o simboli della propria religione o credenza negli

spazi personali riservati.

  1. In caso di decesso nel corso del servizio, della degenza o della detenzione nelle strutture

di cui al comma 1, sono adottate misure necessarie ad assicurare la celebrazione di esequie

in conformità alla volontà espressa in vita dalla persona e, comunque, in mancanza di

dichiarazioni di volontà, in conformità alle cerimonie della religione o credenza del

defunto o dei familiari.

  1. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
  2. 400, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti

definiscono le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Gli schemi di

regolamento sono trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere delle competenti

Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Art. 10

Programmi in materia religiosa nelle trasmissioni radiotelevisive

  1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce nelle sue trasmissioni il rispetto

del pluralismo in materia religiosa. Il contratto nazionale di servizio tra la società

concessionaria e lo Stato assicura ai soggetti registrati di cui al Capo III della presente

legge adeguati spazi di trasmissione, a livello nazionale o locale, in orari di buon ascolto.

  1. Le altre emittenti radiotelevisive, fatte salve le imprese di tendenza, ove trasmettano

programmi in materia religiosa, devono assicurare il rispetto del pluralismo nelle

partecipazioni.

  1. Le comunicazioni commerciali audiovisive in materia religiosa devono garantire parità

di condizioni economiche ai richiedenti.

Art. 11

Luoghi o edifici

destinati all’esercizio pubblico del culto

  1. La disponibilità di luoghi o edifici di culto è tutelata come condizione essenziale per

l’esercizio della libertà di culto garantita a tutti dalla Costituzione.

  1. Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale, gli enti territoriali competenti,

attraverso gli strumenti urbanistici, assicurano la previsione di spazi e strutture da

destinare all’esercizio pubblico del culto, tenendo conto delle specifiche esigenze religiose

della popolazione.

  1. Il perseguimento del fine di religione o di culto non può costituire motivo di preclusione

al mutamento della destinazione d’uso di edifici già esistenti, nel rispetto degli strumenti

urbanistici vigenti e della normativa in tema di igiene e di sicurezza.

  1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e governo del

territorio, le associazioni con finalità di religione o di culto collegate a una confessione

religiosa ai sensi dell’art. 15, comma 6, e le confessioni religiose iscritte nei registri di cui

all’art. 20 possono ricevere dagli enti territoriali competenti contributi pubblici e ottenere

agevolazioni al fine di adibire all’esercizio pubblico del culto edifici esistenti o di

costruirne nuovi da destinare al medesimo uso.

  1. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto non possono essere sottratti alla loro

destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa sussista

realmente o non sia cessata con il consenso della confessione religiosa interessata o

dell’associazione collegata ad una confessione registrata ai sensi dell’art. 15, comma 6. I

medesimi edifici non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per

gravi ragioni, sentite le confessioni e associazioni interessate.

  1. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici destinati

al culto pubblico per l’esercizio delle sue funzioni, senza congruo avviso.

Art. 12

Luoghi o edifici destinati a servizi rituali, preghiera, meditazione

o alla prestazione di servizi cerimoniali

  1. Nel rispetto del pluralismo religioso e culturale e della normativa vigente in materia di

strumenti urbanistici e governo del territorio, gli enti territoriali competenti, tenendo

conto delle specifiche esigenze della popolazione, possono contribuire con finanziamenti,

agevolazioni e assegnazione di aree all’apertura di luoghi o edifici destinati dalle

associazioni registrate ai sensi del Capo III a servizi rituali, preghiera, meditazione o alla

prestazione di servizi cerimoniali.

  1. Il perseguimento del fine di religione o di culto o filosofico e non confessionale non può

costituire motivo di preclusione al mutamento della destinazione d’uso di edifici già

esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa in tema di

igiene e di sicurezza.

  1. Agli edifici di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni dell’articolo 2645 ter del

codice civile.

Art. 13

Sepolture e cimiteri

  1. Il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle

cerimonie della religione o credenza propria del defunto, compatibilmente con le norme

vigenti in materia di polizia mortuaria.

  1. I cimiteri e i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire le cerimonie di

commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

 

CAPO III

 

Libertà collettiva

 

Sezione I

 

Associazioni con finalità di religione o di culto

Associazioni filosofiche e non confessionali

 

Art. 14

Soggetti

  1. Rientrano nella categoria di cui alla presente sezione le associazioni, con o senza

personalità giuridica, che abbiano fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o

filosofico e non confessionale, che operino a livello locale o nazionale e siano iscritte nei

registri territoriali di cui all’art. 15.

  1. Per associazioni a carattere nazionale si intendono quelle che operano in almeno cinque

regioni.

  1. Agli effetti della presente legge, si considerano di religione o di culto i fini, e correlative

attività, diretti: all’esercizio del culto, all’assistenza spirituale e alla formazione dei soggetti

ad essa addetti, all’educazione religiosa, alla istituzione o gestione di luoghi o edifici

destinati a servizi rituali, preghiera e meditazione.

  1. Agli effetti della presente legge, si considerano filosofici e non confessionali i fini, e correlative

attività, diretti: allo studio e alla promozione delle concezioni filosofiche e non confessionali,

all’assistenza morale e alla formazione dei soggetti ad essa addetti, alla istituzione o gestione di

luoghi o edifici destinati alla prestazione di servizi cerimoniali.

  1. Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di

religione o di culto, nonché da quelle filosofiche e non confessionali: le attività di

assistenza e beneficenza, di promozione sociale e volontariato, di istruzione, educazione e

cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

  1. Le associazioni di cui al presente articolo possono acquistare la personalità giuridica

alle condizioni previste dal codice civile. Per le associazioni collegate a una confessione

religiosa registrata ai sensi dell’art. 20 è fatta salva la competenza attribuita dallo statuto

all’autorità confessionale circa le attività di religione e di culto e gli organi

dell’associazione.

Art. 15

Registri territoriali

  1. È istituito presso le Prefetture il registro territoriale delle associazioni con finalità

costitutive e prevalenti di religione o di culto o con finalità filosofiche e non confessionali.

  1. Il registro è diviso in due sezioni: A. Associazioni con finalità di religione e di culto. B.

Associazioni con finalità filosofiche e non confessionali.

  1. Tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, con o senza

personalità giuridica, possono iscriversi nel registro della Prefettura nel cui territorio di

competenza è situata la sede associativa principale.

  1. La domanda d’iscrizione è presentata al Prefetto dal soggetto che rappresenta

l’associazione a norma di statuto, ovvero da un suo delegato ed è corredata dallo statuto e

dalla documentazione di cui al successivo art. 16. Accertata l’esistenza dei requisiti di cui

agli artt. 14 e 16 della presente legge, il Prefetto provvede all’iscrizione entro centoventi

giorni dalla data di presentazione della domanda.

  1. La domanda deve contenere anche l’indicazione dei nominativi:
  2. a) dei soggetti deputati a svolgere attività di assistenza spirituale e morale all’interno delle

strutture di cui all’art. 9; gli organi che detengono i registri procedono all’iscrizione dei

nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione e il rispetto

delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza;

  1. b) dei soggetti deputati a celebrare matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell’art. 1,

comma 3, del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396; gli organi che detengono i registri

procedono all’iscrizione dei nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità

della designazione e il rispetto delle condizioni richieste dalla disposizione regolamentare

richiamata.

  1. Qualora un’associazione intenda collegarsi ad altra associazione presente nei registri

territoriali, o ad una confessione religiosa presente nel registro nazionale di cui all’art. 20,

la relativa domanda di iscrizione, o di modifica dell’iscrizione, nei registri territoriali è

accompagnata dall’atto di riconoscimento e approvazione rilasciato dall’associazione o

dalla confessione religiosa già iscritta.

  1. La perdita dei requisiti di cui all’art. 14, la cessazione delle attività o la modifica dei

vincoli di collegamento di cui al comma 6 comportano la cancellazione dell’ente dai

registri territoriali o la tempestiva rettifica della sua iscrizione.

  1. Il Ministro dell’interno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente

legge, emana, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un

regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione delle

associazioni nei registri territoriali, nonché la periodica revisione dei medesimi registri.

Art. 16

Requisiti per l’iscrizione

  1. Ai fini dell’iscrizione nei registri territoriali, l’associazione deve essere costituita con

scrittura privata autenticata e registrata o con atto pubblico.

  1. Dallo statuto deve risultare:
  2. a) la denominazione e la sede dell’ente;
  3. b) la specificazione del fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, o filosofico e

non confessionale, e delle correlative attività;

  1. c) l’indicazione della rappresentanza legale dell’associazione;
  2. d) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e le regole di

ammissione all’associazione, salve le garanzie di cui all’art. 14, comma 6, della presente

legge;

  1. e) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le relative modalità di

approvazione da parte degli organi statutari;

  1. f) la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati,

anche in forme indirette;

  1. g) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutarie

costitutive e prevalenti;

  1. h) le modalità di scioglimento dell’associazione, con l’obbligo di devolvere il patrimonio

residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a

associazioni similari per finalità e attività.

Art. 17

Effetti dell’iscrizione

  1. Con l’iscrizione nei registri territoriali, le associazioni con finalità di religione o di culto,

o filosofiche e non confessionali possono:

  1. a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi

dell’art. 7, comma 3;

  1. b) curare, nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti urbanistici e

governo del territorio, l’istituzione o la gestione dei luoghi o edifici di cui all’art. 12, e, nel

caso di associazioni collegate ad una confessione religiosa registrata, anche dei luoghi o

edifici di cui all’art. 11;

  1. c) curare le cerimonie di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi

spazi delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;

  1. d) svolgere attività di assistenza spirituale e morale ai sensi dell’art. 9;
  2. e) curare la celebrazione di matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3,

del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396, nel rispetto delle condizioni richieste dagli artt. 106,

109, 110 del codice civile;

  1. f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per

favorire il perseguimento dei fini e lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti

dell’associazione;

  1. g) stipulare con le amministrazioni pubbliche convenzioni finalizzate alla concessione a

titolo non oneroso di beni mobili ed immobili in caso di manifestazioni ed iniziative

temporanee organizzate dall’associazione;

  1. h) avere in comodato, non a titolo provvisorio, beni mobili o immobili appartenenti a enti

territoriali per lo svolgimento delle attività costitutive e prevalenti dell’associazione.

  1. Le associazioni con finalità di religione o di culto, o filosofiche e non confessionali,

iscritte nei registri territoriali godono delle agevolazioni di cui alla Sezione III del presente

Capo.

  1. Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate in conformità

ai fini statutari all’interno o all’ingresso dei luoghi o edifici di cui al comma 1, lett. b).

Art. 18

Risorse economiche

  1. Fatto salvo l’obbligo di cui all’art.16, comma 2, lett. e), le associazioni con fine di

religione o di culto, o filosofico e non confessionale traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e lo svolgimento delle loro attività da quote e contributi volontari

degli associati, da eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell’associazione, da

erogazioni liberali di terzi, da contributi di istituzioni ed enti pubblici.

 

Sezione II

 

Confessioni religiose

 

Art. 19

Soggetti

  1. Agli effetti della presente legge, sono considerate confessioni religiose le formazioni

sociali con fine costitutivo e prevalente di religione o di culto, dotate di struttura

organizzativa propria e autonoma, anche di tipo federativo, e che rappresentano una

specifica comunità di fedeli in tutto il territorio nazionale.

  1. Per l’identificazione della natura religiosa della confessione valgono i criteri che

qualificano nell’ordinamento dello Stato i fini e le correlative attività di religione o di culto.

  1. Agli effetti della presente legge, si considerano comunque attività diverse da quelle di

religione o di culto le attività di assistenza e beneficenza, di promozione sociale e

volontariato, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a

scopo di lucro.

Art. 20

Registro nazionale

  1. È istituito presso il Ministero dell’interno il registro nazionale delle confessioni religiose

o del loro ente esponenziale.

  1. La confessione religiosa in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 può chiedere

l’iscrizione nel registro nazionale. L’iscrizione è disposta con decreto del Ministro

dell’interno. Con l’iscrizione la confessione religiosa acquista la personalità giuridica.

  1. Nel registro nazionale è disposta l’iscrizione anche delle confessioni religiose e degli enti

di culto già riconosciuti ai sensi delle norme abrogate sui «culti ammessi».

  1. Le associazioni collegate ad una confessione religiosa, ai sensi dell’art. 15, comma 6, e

che hanno personalità giuridica, sono annotate nel registro nazionale accanto alla

confessione religiosa.

  1. Restano salve le disposizioni emanate in esecuzione, approvazione e attuazione di

accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

  1. Il Ministro dell’interno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente

legge, emana, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un

regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione, annotazione e cancellazione nel

registro nazionale, nonché la periodica revisione del medesimo registro.

Art. 21

Requisiti per l’iscrizione

  1. Per ottenere l’iscrizione nel registro nazionale, la confessione religiosa deve essere

rappresentata giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano, o di un paese dell’Unione

europea avente domicilio in Italia. L’atto costitutivo e lo statuto predisposti per l’iscrizione

devono essere redatti con atto pubblico.

  1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata devono risultare:
  2. a) la natura religiosa della confessione ai sensi dell’art. 19 della presente legge;
  3. b) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell’ente esponenziale;
  4. c) le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento;
  5. d) i documenti atti a comprovare le risorse economiche della confessione o dell’ente

esponenziale in relazione alle finalità perseguite.

Art. 22

Iscrizione

  1. La domanda di iscrizione nel registro delle confessioni religiose è presentata al Ministro

dell’interno dal soggetto che rappresenta la confessione religiosa, a norma di statuto,

ovvero da un suo delegato, ed è corredata dallo statuto e dalla documentazione di cui

all’articolo 21. La domanda deve contenere anche l’indicazione dei nominativi dei ministri

di culto di cui all’art. 26, commi 2 e 3.

  1. Il Ministro dell’interno, accertata l’esistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli

articoli 19 e 21, provvede con decreto sulla domanda di iscrizione entro centottanta giorni

dal suo ricevimento.

  1. Qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al

comma 2, il Ministro dell’interno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei

successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nell’ulteriore termine

di trenta giorni, il Ministro dell’interno accoglie la domanda d’iscrizione o la rigetta

dandone motivata comunicazione ai richiedenti.

  1. In caso di dubbi sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione, entro il termine

di cui al comma 2, il Ministro dell’interno può richiedere il parere, non vincolante, del

Consiglio di Stato, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.

  1. Qualora sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine previsto dal comma

2 è prorogabile per un massimo di novanta giorni, entro i quali il Ministro si pronuncia, in

ogni caso, sulla domanda.

Art. 23

Contenuti del registro nazionale

  1. Il registro nazionale delle confessioni religiose deve contenere:
  2. a) la denominazione e la sede della confessione religiosa o dell’ente esponenziale;
  3. b) i nominativi dei legali rappresentanti;
  4. c) le norme di funzionamento essenziali e i poteri degli organi di rappresentanza della

confessione religiosa;

  1. d) i nominativi dei ministri di culto di cui all’art. 26, commi 2 e 3;
  2. e) l’iscrizione dei provvedimenti di cui all’art. 25.
  3. Le limitazioni dei poteri degli organi di rappresentanza della confessione religiosa sono

opponibili ai terzi in buona fede dalla loro pubblicazione nel registro delle confessioni

religiose.

Art. 24

Effetti dell’iscrizione

  1. Con l’iscrizione nel registro nazionale, le confessioni religiose possono:
  2. a) svolgere attività finalizzate allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni ai sensi

dell’art. 7, comma 3;

  1. b) svolgere attività di assistenza spirituale ai sensi dell’art. 9;
  2. c) curare l’istituzione o la gestione dei luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del

culto, di cui all’art. 11;

  1. d) curare i riti di commemorazione e commiato dei defunti, anche negli appositi spazi

delle aree cimiteriali, in conformità alle norme vigenti;

  1. e) curare la celebrazione di matrimoni che possono essere trascritti ai sensi dell’art. 27;
  2. f) stipulare accordi di collaborazione con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, per

favorire il perseguimento dei loro fini e lo svolgimento delle loro attività costitutive e

prevalenti;

  1. g) chiedere la stipulazione di un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione.
  2. Le confessioni religiose iscritte nel registro nazionale godono delle agevolazioni di cui

alla Sezione III del presente Capo.

  1. Sono libere e non soggette a tassazione le collette e le affissioni effettuate all’interno o

all’ingresso dei luoghi o edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ai sensi dell’art. 11.

Art. 25

Modifiche dello statuto

  1. Ogni mutamento sostanziale nei fini, nella destinazione del patrimonio e nei requisiti di

cui all’art. 21 deve essere comunicato al Ministro dell’interno per l’iscrizione nel registro

delle confessioni religiose. L’iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla

comunicazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 19 e 21

della presente legge. La decisione di rigetto deve essere motivata. Le modifiche statutarie

sono opponibili ai terzi in buona fede dalla loro iscrizione nel registro.

  1. In caso di mutamento che determini la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel

registro delle confessioni religiose, il Ministro dell’interno, con decreto, dispone la

cancellazione dal registro della confessione religiosa, sentiti i suoi legali rappresentanti.

  1. Il decreto di cancellazione è comunicato al rappresentante legale della confessione e alle

Prefetture. Dalla data del decreto, la confessione religiosa cessa di avere personalità

giuridica agli effetti civili.

  1. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, le associazioni collegate ai sensi dell’art. 15, comma 6,

possono mantenere l’iscrizione nei registri territoriali come associazioni con finalità di

religione o di culto sempre che persistano le condizioni richieste dalla presente legge, fatta

salva la rettifica dei dati.

Art. 26

Ministri di culto

  1. Le confessioni religiose designano, senza ingerenza dello Stato, i soggetti deputati a

svolgere le funzioni di ministro di culto.

  1. Con la domanda di iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 20, le confessioni

religiose indicano i nominativi dei ministri da iscrivere nel medesimo registro ai fini di cui

ai successivi commi 4 e 5. Gli organi che detengono il registro procedono all’iscrizione dei

ministri dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione confessionale e

il rispetto delle limitazioni stabilite in via generale dalla legge per motivi di sicurezza.

  1. Alle medesime condizioni, su richiesta delle confessioni interessate, nel registro

nazionale di cui all’art. 20 sono iscritti anche i ministri di culto la cui nomina sia stata

approvata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1159 del 1929.

  1. I ministri di culto iscritti nel registro nazionale possono prestare l’assistenza spirituale ai

sensi dell’art. 9 della presente legge.

  1. Se in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’UE, i ministri di

culto iscritti nel registro nazionale possono celebrare matrimoni destinati alla trascrizione

civile ai sensi dell’art. 27.

  1. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 2 si procede alla cancellazione

dell’iscrizione del nominativo del ministro dal registro nazionale.

Art. 27

Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate:

  1. I matrimoni celebrati davanti a ministri di culto iscritti nel registro nazionale, ai sensi

dell’art. 26, commi 2 e 5, possono ottenere il riconoscimento degli stessi effetti dei

matrimoni civili, attraverso la trascrizione in apposita sezione dei registri dello stato civile.

Tali matrimoni sono regolati dalle disposizioni del capo III, titolo VI, libro I del codice

civile e dalle disposizioni che seguono.

  1. Con l’entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione che rinvii al matrimonio

celebrato davanti a ministri di «culti ammessi» nello Stato deve intendersi riferita al

matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate.

.

Art. 28

Condizioni relative ai coniugi e al celebrante

  1. Possono contrarre matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose

registrate i soggetti che, alla data di celebrazione, hanno i requisiti richiesti dal diritto

italiano per contrarre matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile.

  1. Per il celebrante valgono le condizioni di cui all’art. 26, comma 5. Al venir meno di tali

condizioni, il ministro di culto iscritto perde la facoltà di celebrare matrimoni ai sensi

dell’art. 27.

Art. 29

Procedimento di trascrizione

  1. All’atto della richiesta di pubblicazioni, coloro che intendano celebrare matrimonio ai

sensi dell’art. 27 devono dichiarare tale intento all’ufficiale dello stato civile, indicare il

comune di celebrazione del matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato a

sostituirlo in caso d’impedimento, nonché allegare gli originali delle dichiarazioni di

disponibilità del celebrante e del delegato a collaborare al procedimento di trascrizione.

  1. L’ufficiale dello stato civile, effettuate le pubblicazioni e accertata la mancanza di

opposizioni e impedimenti, rilascia ai nubendi, in duplice originale, un certificato di nulla

osta attestante l’inesistenza di ostacoli alla trascrizione. Il nulla osta deve contenere

l’indicazione del comune in cui sarà celebrato il matrimonio e i nominativi del celebrante e

del delegato. Un originale del nulla osta deve essere consegnato dai nubendi al celebrante.

  1. Al momento della celebrazione, davanti al celebrante e alla presenza di almeno due

testimoni, i nubendi devono dichiarare la volontà di contrarre matrimonio destinato alla

trascrizione civile. Di seguito, il celebrante deve dare lettura degli articoli 29 e 30 della

Costituzione e degli articoli del codice civile concernenti i diritti e doveri dei coniugi e deve

informare della possibilità d’inserire nell’atto destinato alla trascrizione dichiarazioni

relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli.

  1. Subito dopo la celebrazione, il ministro deve redigere l’originale dell’atto di celebrazione

da inviare per la trascrizione. L’atto deve contenere la sottoscrizione dei nubendi e dei

testimoni, il nominativo del celebrante, la menzione dell’avvenuta lettura degli articoli 29

e 30 della Costituzione e degli articoli del codice civile inerenti ai diritti e doveri dei

coniugi, nonché le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi. L’omessa lettura degli

articoli della Costituzione e del codice civile osta alla valida trascrizione del matrimonio.

  1. Non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione, il ministro deve trasmettere

all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato l’originale

dell’atto da trascrivere insieme all’originale del nulla osta e, contestualmente, deve dare

avviso ai contraenti dell’avvenuta trasmissione. L’ufficiale dello stato civile, verificata la

regolarità dell’atto di celebrazione e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la

trascrizione dell’atto di celebrazione entro le ventiquattro ore successive e ne dà notizia al

celebrante.

  1. Quando, per qualsiasi causa, la trasmissione dell’atto originale da trascrivere sia stata

omessa o effettuata oltre il quinto giorno dalla celebrazione, l’ufficiale dello stato civile

può procedere alla trascrizione soltanto su richiesta congiunta dei due contraenti, dopo

aver accertato che gli stessi abbiano conservato ininterrottamente lo stato civile libero dal

momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione. Restano salvi i diritti

legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 30

Effetti della trascrizione

  1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate ha effetti

civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi

ragione, abbia effettuato la trascrizione dell’atto oltre le ventiquattro ore dal suo

ricevimento tempestivo. Le dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime

patrimoniale e al riconoscimento di figli, inserite nell’atto trasmesso all’ufficiale dello stato

civile, sono opponibili ai terzi dal momento della trascrizione.

  1. Il matrimonio trascritto ai sensi della presente legge può essere impugnato davanti ai

giudici civili per le stesse cause per le quali è ammessa l’impugnazione del matrimonio

celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti

civili possono essere dichiarati per le stesse cause e in base alle stesse norme previste per

lo scioglimento dei matrimoni celebrati davanti all’ufficiale dello stato civile.

Art. 31

Intese

  1. La confessione religiosa iscritta nel registro nazionale di cui all’art. 20 può chiedere la

stipulazione di un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.

  1. L’istanza è presentata al Presidente del Consiglio dei ministri dal rappresentante della

confessione, a norma di statuto, e deve essere accompagnata dai documenti di cui

all’articolo 21 della presente legge, unitamente ad ogni altro documento che la confessione

ritenga utile ai fini della stipulazione dell’intesa e della determinazione dei suoi contenuti.

  1. Se l’istanza è presentata da una confessione religiosa non registrata, il Presidente del

Consiglio invita la confessione interessata ad avviare preliminarmente il procedimento per

la registrazione, ai sensi della presente legge, e a riproporre l’istanza una volta iscritta nel

registro nazionale di cui all’art. 20.

  1. Il Presidente del Consiglio decide sull’istanza entro centottanta giorni dal suo

ricevimento. Il rigetto dell’istanza deve essere adeguatamente motivato. Se l’istanza è

accolta, il Presidente del Consiglio delega il Sottosegretario di Stato, segretario del

Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa ed invita la confessione religiosa a

indicare il proprio incaricato della conduzione della trattativa.

  1. La trattativa è condotta sulla base delle proposte formulate dalla confessione religiosa in

seno alla Commissione tecnica di cui al successivo art. 32.

  1. Al termine della trattativa, il Sottosegretario di Stato trasmette al Presidente del

Consiglio, con propria relazione, il progetto di intesa. In caso contrario, trasmette il

verbale di esito negativo, insieme alle osservazioni della confessione religiosa.

  1. Il Presidente del Consiglio sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del

Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto

1988, n. 400, e informa il Parlamento con una relazione sui principi e sui contenuti del

progetto di intesa.

  1. In caso di rilievi, il Presidente del Consiglio rimette il testo al Sottosegretario di Stato

per la procedura negoziale di modifica. Il progetto d’intesa modificato è deliberato dal

Consiglio dei ministri.

Art. 32

Commissione tecnica

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,

lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita una Commissione tecnica con il

compito di assistere il Sottosegretario di Stato nelle trattative e assicurare la conformità

del testo dell’intesa ai principi costituzionali.

  1. La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero

dell’interno, o da un suo delegato, e da dirigenti di prima fascia o equiparati delle

amministrazioni interessate. La Commissione è di volta in volta integrata da esperti

designati dalla confessione religiosa che ha chiesto la stipulazione dell’intesa. Il Presidente

della Commissione è scelto tra le categorie indicate dall’articolo 29, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400.

Art. 33

Sottoscrizione e legge di approvazione

  1. Conclusa positivamente la procedura negoziale, l’intesa è sottoscritta dal Presidente del

Consiglio dei ministri e dal rappresentante della confessione religiosa di cui all’articolo 31,

comma 2, della presente legge.

  1. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa è presentato dal Governo al Parlamento.

Ad esso è allegato il testo dell’intesa.

  1. La procedura prevista dalla presente sezione si applica anche in caso di modificazione,

su richiesta dello Stato o della confessione religiosa, di un’intesa già approvata con legge.

 

Sezione III

 

Disciplina fiscale

 

Art. 34

Regime tributario

  1. Agli effetti tributari, gli enti iscritti nei registri di cui agli artt. 15 e 20 della presente

legge sono equiparati agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione.

  1. Le attività diverse da quelle costitutive e prevalenti svolte dagli enti di cui al comma 1

restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario

previsto per le medesime.

Art. 35

Attività non lucrative di utilità sociale

  1. Limitatamente all’esercizio delle attività elencate all’art. 10, comma 1, lett. a), del

decreto legislativo. del 4 dicembre 1997, n. 460, agli enti iscritti nei registri di cui agli

articoli 15 e 20 del presente capo si applicano le disposizioni del decreto legislativo,

esclusa la prescrizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), a condizione che per tali attività

siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’art. 20-bis del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600.

Art. 36

Destinazione volontaria del due per mille

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

  1. A decorrere dall’anno finanziario_________, ciascun contribuente può destinare il due

per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una

associazione o confessione registrata, di cui al Capo III della presente legge.

  1. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte

effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e le corresponsione delle somme

spettanti all’ente scelto dal contribuente, nonché le ulteriori disposizioni applicative del

presente comma, compreso il limite massimo di spesa da autorizzare annualmente.

 

CAPO IV

 

Disposizioni finali

 

Art. 37

Delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi

in materia di libertà di coscienza e di religione

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

recante il testo unico delle leggi in materia di libertà di coscienza e di religione mediante il

coordinamento, la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dei

principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.

  1. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere al fine

dell’espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per

materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine

senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di competenza, il decreto legislativo

può essere comunque adottato.

  1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,

nel rispetto delle procedure e dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge,

il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 38

Copertura finanziaria

……………..

Art. 39

Entrata in vigore

………………


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