Gruppo Internazionale, Interculturale e Interconvinzionale
(G3i)
Suggerimenti in vista della definizione di una
Carta europea della interconvinzionalita’
Novembre 2017
Un progetto mobilitante per il futuro dell’Europa
Il G3i è un gruppo di lavoro e di riflessione Interculturale, Internazionale e Interconvinzionale (costituito a partire dal 2009 come associazione di diritto francese con sede a Parigi ). Esso Riunisce uomini e donne desiderosi di operare per l’incremento della cittadinanza europea, favorendo gli scambi di triplice natura che sono evocati nel suo nome.
Una delle caratteristiche dell’Europa è la diversità politica, sociale , linguistica e culturale dei popoli che la costituiscono. La forte riduzione delle frontiere interne, il rimescolamento delle popolazioni autoctone e l’intensificarsi ai giorni nostri dei movimenti migratori contribuiscono fortemente a mettere in luce questa diversità. Questa evoluzione si accompagna a una molteplicità di “convinzioni” di ogni genere: filosofiche, religiose, politiche, sociali o culturali. Ottenere una piena adesione dei cittadini alle istituzioni ufficiali democratiche implica che si riconosca la legittimità di queste differenze e che si dia loro la possibilità di esprimersi.
Per favorire l’associazione dei cittadini alle sue attività , il Consiglio d’Europa ha creato, un anno dopo la sua fondazione, una Conferenza delle Organizzazioni Internazionali Non Governative (OING) promossa nel 2003 da un ruolo solo consultivo a un ruolo detto “ partecipativo”. Diverse associazioni o federazioni di associazioni, come il Forum Civique européen , si impegnano per organizzare questa partecipazione. Parlando poi dell’Unione Europea le sue condizioni di funzionamento suscitano molti interrogativi. Anche se i Trattati di Lisbona del 2009 “ attribuiscono , nei modi appropriati, ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i campi d’azione dell’Unione”(art.11 del Trattato dell’UE), l’Unione non organizza contatti “ regolari”(art.17) con tutte le famiglie di convinzioni sulla conduzione degli affari europei.
Inoltre, se la Convenzione del 1950, che ha fondato il Consiglio d’Europa, e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 riconoscono l’importanza delle convinzioni e precisano le condizioni per la loro manifestazione, non dicono niente sul modo di considerare le loro diversità.
Il G3i suggerisce perciò che il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea considerino come uno dei loro progetti maggiori il ricorso al concetto di interconvinzionalità, in altri termini il riconoscimento simultaneo della diversità di convinzioni, dei loro potenziali apporti reciproci, e della possibilità di superare le divergenze per agire insieme
Una Carta europea della interconvinzionalità potrebbe essere il supporto sia teorico che operativo di questo concetto. Se ne troverà qui di seguito un abbozzo. Sarebbe opportuno che, dopo la redazione e la ratifica di questa Carta, ogni istituzione interessata fosse invitata a metterla a praticarla.
La possibile pratica di questa Carta comporterebbe un impegno specifico, che sarebbe facilitato dalla redazione di una “Guida di buone pratiche”.
I – Motivazioni formali del progetto di Carta
Considerando che la storia della specie umana, sicuramente dalle sue origini, testimonia molte forme di solidarietà ma anche di conflitti la cui violenza può avere ai nostri giorni la capacità di portare all’estinzione della specie e perfino di ogni forma di vita sulla terra,
Costatando che, a fronte di questi rischi, le nazioni si sono dotate di strumenti giuridici internazionali che riaffermano l’uguale dignità di tutti i membri della famiglia umana e che mirano ad assicurare la loro uguaglianza per quanto riguarda i diritti civili, sociali e culturali, individuali e collettivi, il rispetto delle libertà fondamentali, e che tendono a favorire il progresso sociale e la pace nel mondo,
Ricordando che, in questo spirito, la Carta delle Nazioni Unite del 1945 proclama nel suo preambolo che “i popoli delle Nazioni Unite sono decisi a preservare le generazioni future dal flagello della guerra, a praticare la tolleranza, a vivere in pace gli uni con gli altri in uno spirito di buon vicinato”,
Ricordando che la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1945 dispone , negli articoli 18 e 19 che: a) “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche , nel culto e nell’osservanza dei riti”; e che : b) “ ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”
Ricordando che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, all’articolo 9, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, all’articolo 10, si esprimono in modo analogo per quanto riguarda “ la libertà di pensiero, di coscienza e di religione”,
Ricordando che la Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale del 2 novembre 2001 afferma che “ La cultura deve essere considerata come l’insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, i modi di vita individuali e quelli relativi alla convivenza,i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”. E anche dice che : “ La cultura si trova al centro dei dibattiti odierni sull’identità, la coesione sociale e lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza” e ancora che “ il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali”
Constatando in fine che, se le relazioni internazionali sono state organizzate da numerose carte, trattati o patti, se la cooperazione e i dialoghi interculturali sono stati oggetto di molteplici convenzioni o direttive internazionali, le relazioni interconvinzionali tra persone o comunità con convinzioni diversificate non sono mai state oggetto di dispositivi giuridici o di istituzioni destinate a esplicitarle, a precisarne il ruolo e gli obbiettivi, a determinarne le forme ed a organizzarle ai diversi livelli dove esse sono indispensabili. Il G3i suggerisce, per sopperire a questa carenza, che sia redatta e messa in opera una Carta europea dell’interconvinzionalità le cui disposizioni, applicabili agli Stati e ai popoli dell’Europa, potrebbero ispirarsi alle seguenti affermazioni.
II – I Diversi possibili titoli della Carta
Titolo 1: Delle convinzioni
Art.1. Trattare dell’interconvinzionalità, come fa la presente carta, permette anche e prima di tutto di approfondire ciò che si può intendere per convinzione. Come prima approssimazione si può dire che una convinzione è un assenso dello spirito nella sua totalità: ragione, volontà e sentimento. Il suo significato e la sua intensità si differenziano se di natura filosofica o religiosa o politica o sociale o culturale. Ciò che la distingue da una semplice opinione o da un pregiudizio è che essa viene elaborata solo mediante una approfondita riflessione in ognuno di questi campi e che si definisce solo attraverso il confronto, esplicito o implicito, con altre convinzioni.
Art.2. Le convinzioni personali sono componenti essenziali della libertà di pensiero e della libertà di coscienza.
Art. 3. Ogni persona ha il diritto inalienabile di avere delle convinzioni nei campi di sua scelta e, quando se ne presentino le circostanze, di confermarle o di cambiarle.
Art.4. Nessuna convinzione può essere imposta come una verità che non possa essere contraddetta.
Art.5. Le convinzioni personali sono il risultato di una molteplicità di fattori costitutivi della diversità umana. Alcuni di questi fattori, in primo luogo tra questi l’educazione, hanno la capacità di “liberare” la persona. Altri sono portatori di rischi di chiusura e d’intolleranza nei riguardi di quelli che non condividono le stesse convinzioni.
Art.6. Una convinzione personale può essere acquisita, interiorizzata o espressa a diversi gradi di impegno e d’intensità, e ciò le conferisce capacità di evolvere e rende praticabili compromessi di differenti livelli.
Art.7. Delle comunità possono liberamente costituirsi sulla base di convinzioni condivise qualora rispettino i diritti umani e, in particolare, adottino regole di coesistenza non violenta con chi ha altre convinzioni.
Titolo II : Scambi interconvinzionali e identità personale
Art.8. Durante tutta la vita le convinzioni personali si formano e si confrontano con altre convinzioni.
Art.9. La scuola è il primo luogo della presa di coscienza della diversità delle convinzioni, delle riflessioni che suscita questa diversità e dell’apprendimento del dialogo interconvinzionale.
Art.10. Due atteggiamenti possono essere adottati davanti all’esistenza di convinzioni diverse: considerarle come un ostacolo alla forte permanenza delle identità personali o, al contrario, come contributi che permettono loro di evolversi e di arricchirsi nel rapporto con gli altri. Il primo atteggiamento tende a portare a un ripiegamento identitario ed espone al rischio di rigetto delle altre opinioni, a volte anche in modo violento. Il secondo atteggiamento, quello auspicabile, implica il riconoscimento non solo dell’uguale dignità e dell’uguaglianza di diritti di tutti gli esseri umani, ma anche la potenziale fertilità delle differenze.
Art.11. La pratica dello scambio interconvinzionale, soprattutto quando questa avviene mediante dibattiti “ non definitivi” offre l’opportunità di conoscersi meglio e di conoscere meglio gli altri nello stesso tempo che suscita negli altri il desiderio di conoscerci fin nelle nostre convinzioni più profonde. Questa pratica porta così ad un necessario mutuo riconoscimento.
Titolo III : Dibattiti interconvinzionali e vita collettiva
Art.12. La diversità delle convinzioni all’interno di una società implica, su scala collettiva, l’esistenza di scambi interconvinzionali che rafforzano la comprensione reciproca e che permettono di portare ad azioni comuni o almeno ad azioni accettate anche se esse suscitano riserve.
Art.13. Le pratiche interconvinzionali sono il fondamento dell’esercizio responsabile delle libertà. Esse contribuiscono a gestire i conflitti in modo non violento.
Art.14. Le pratiche interconvinzionali hanno la vocazione di strutturare o di far progredire il funzionamento delle organizzazioni collettive, private o pubbliche, e, tra esse, le reti associative della società civile e delle organizzazioni non governative.
Art.15. Le pratiche, gli spazi e le strutture interconvinzionali sono il supporto della partecipazione regolare dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale e alla genesi e al controllo delle decisioni prese dai diversi livelli dell’organizzazione politica della società.
Art.16. E’ in particolare nell’elaborazione delle politiche locali e regionali che le pratiche interconvinzionali manifestano non solo la loro utilità ma anche la loro necessità. Esse garantiscono le migliori possibilità che le decisioni prese siano eque ed efficaci. La partecipazione dei cittadini , ai diversi livelli, è una componente importante di ogni governo democratico.
Art.17. I dibattiti interconvinzionali non si prefiggono come scopo quello di rimettere in discussione l’organizzazione dei momenti decisionali delle istituzioni ma intervengono legittimamente a monte delle istanze democratiche che decidono e poi realizzano gli interventi necessari nell’interesse collettivo.
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